Design energetico
Retrofit energetico (riqualificazione)

Nell’edilizia per riqualificazione energetica dell’edificio (o retrofit energetico dell’edificio) si intendono tutte le operazioni, tecnologiche e gestionali di intervento edilizio, atte al conferimento di una nuova (prima inesistente) o superiore (prima inadeguata) qualità prestazionale alle costruzioni esistenti dal punto di vista dell’efficienza energetica, volte cioè alla razionalizzazione dei flussi energetici che intercorrono tra sistema edificio (involucro e impianti) ed ambiente esterno.

In generale, gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente sono finalizzati a:

Il concetto di riqualificazione energetica dell’esistente – correlato a quello di sostenibilità del costruito – è promosso a livello internazionale da politiche che individuano nella necessità di un sostanziale cambiamento nel modo di costruire, di gestire e di manutenere gli edifici esistenti, la chiave di volta, in ambito edilizio, per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela della salute e del benessere dell’uomo. Un’intensa attività di legislazione e di redazione di norme tecniche sul rendimento energetico del costruito definisce parametri di efficienza sempre più restrittivi e criteri di risparmio sempre più vincolanti, imponendo interventi di adeguamento del patrimonio esistente a standard prestazionali più elevati, ad esempio nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione di un green building

Le opportunità di miglioramento andrebbero valutate con una diagnosi energetica che evidenze gli interventi principali, in grado di garantire un retrofit vantaggioso, interessano sia il sistema tecnologico sia la gestione energetica dell’edificio, e riguardano fondamentalmente:

  • il miglioramento delle prestazioni dell’involucro edilizio (incremento dell’isolamento termico, sostituzione dei serramenti, installazione di idonei sistemi di schermatura solare…);
  • la sostituzione di componenti obsoleti degli impianti di climatizzazione invernale e di illuminazione con altri più efficienti dal punto di vista energetico e con minore impatto sull’ambiente in termini di emissioni prodotte;
  • l’utilizzo dell’energia gratuita del sole per la produzione di energia elettrica (pannelli fotovoltaici) e termica (collettori solari);
  • la corretta gestione della ventilazione naturale e del raffrescamento passivo al fine di limitare la diffusione di impianti di condizionamento estivo, responsabili dell’incremento dei consumi elettrici;
  • la revisione della contrattualistica inerente ai servizi energetici (meccanismi di incentivi/disincentivi finanziari);
  • l’introduzione di sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia per la sensibilizzazione alla riduzione dei consumi.

 

Attestato di prestazione energetica

La certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione volta a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici in termini di efficienza energetica, grazie all’informazione fornita ai proprietari e utilizzatori, circa i suoi consumi energetici richiesti per mantenere determinate condizioni ambientali interne. Essa fa parte delle misure volte alla tutela dell’ambiente, sia per un conseguente freno all’utilizzo delle risorse naturali, sia per un desiderabile contenimento delle emissioni clima alteranti. Si tratta di un documento redatto da un tecnico abilitato, chiamato in gergo certificatore energetico, che tiene conto della caratteristiche architettoniche dell’edificio, dei prospetti, della zona climatica, dell’affaccio delle singole facciate, del tipo di riscaldamento e di tutto ciò che può influire sui consumi energetici

Per quanto riguarda l’Italia, con l’espressione «certificazione energetica degli edifici», o nella dizione alternativa di «certificazione di rendimento energetico dell’edificio», si intende il processo di produzione di un documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio. Questo documento prendeva inizialmente il nome di «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio» (punto d) art.2 Dgls 192/2005) e permette di stabilire criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Il contenimento dei consumi è volto a contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas serra posti dal protocollo di Kyoto. Inoltre si vuole promuovere la competitività dei comparti più avanzati del settore attraverso lo sviluppo tecnologico conseguente.

La disciplina complessiva in tema di rendimento energetico dell’edilizia è contenuta nel D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (attuativo della direttiva 2002/91/CE) e successive modificazioni e integrazioni. L’attestato di certificazione energetica, redatto secondo le particolari norme e i criteri di cui alla relativa normativa, attestano la prestazione, l’efficienza o il rendimento energetico di un edificio e altresì contiene le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica del medesimo (art. 2, comma 3, all. A al D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311).[6] Con il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013 la denominazione dell’attestato appena citato è stato modificato in «attestato di prestazione energetica».[7] La 2006/32/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 115/2008, che introduce le UNI TS 11300) ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza degli usi finali di energia sotto il profilo costi/benefici negli stati membri, riducendo i consumi del 9%.

L’attestato di prestazione energetica (APE) è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. Generalmente, il ruolo del certificatore energetico è ricoperto da un tecnico abilitato, come ad esempio un architetto, un ingegnere o un geometra.[12] Questi possono essere sia dipendenti di enti pubblici oppure operare all’interno di società private.

La sua utilità al momento ha quattro scopi principali:

  • per il rogito: l’Attestato di Prestazione Energetica di un immobile è richiesto per gli atti notarili di compravendita. Dal 23 dicembre 2013, l’assenza dell’APE comporta sanzioni comprese tra 3.000 e 18.000€, a carico di entrambe le parti.
  • per i contratti d’affitto: Dal 23 dicembre 2013 l’assenza dell’APE comporta sanzioni compresa tra 1.000 e 4.000€, a carico di entrambe le parti, che ne rispondono in solido e in pari misura. Le sanzioni sono ridotte della metà per contratti di durata inferiore ai 3 anni.
  • per l’accesso alle detrazioni del 65% sul reddito IRPEF: l’attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.
  • per pubblicizzare annunci immobiliari, in quanto dal 1º gennaio 2012 è divenuto obbligatorio indicare la classe energetica delle unità immobiliari.
  • per ottenere dal GSE gli incentivi statali sull’energia prodotta da impianti fotovoltaici; è un allegato obbligatorio ai sensi dell’ar. 7 del DM 7 luglio 2012 per gli impianti installati su edifici, che rientrano nel quinto conto energia (entrati in esercizio successivamente al 27 agosto 2012).