Cessione del Credito: un vademecum che riepiloga chi può usufruire di questo meccanismo nato per consentire di poter usufruire delle detrazioni fiscali legate all’Ecobonus e al Sismabonus, che spiega a chi si può cedere il proprio credito e come.

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Origine, procedure, situazioni applicative

Il settore immobiliare e edilizio in generale è quello che maggiormente ha subito la Grande Crisi originatasi in USA nel 2007 e poi trasferitasi attraverso un meccanismo di contagio finanziario a tutto il mondo, Italia compresa.
Negli anni immediatamente successivi, in Italia il settore dell’edilizia ha perso oltre mezzo milione di posti di lavoro e l’impatto è stato solo parzialmente attutito dalla presenza del sistema di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Si è trattato di un sistema fiscale di incentivazione di lavori di taglia medio-piccola, che hanno garantito comunque un minimo di tenuta ad un settore che nel breve volgere di qualche anno è passato da fasti (e speculazioni) ad una condizione comatosa da cui tutt’oggi non è ancora uscito.

Il meccanismo delle detrazioni per interventi di riqualificazione edilizia si è dimostrato così efficace da essere esteso anche agli interventi di riqualificazione strutturale, con ampliamento sia della tipologia di interventi agevolati, sia delle aliquote di detrazione.
Tuttavia, proprio nel momento di massima attenzione al sistema delle detrazioni, ci si è accorti di tutti i limiti che questo meccanismo (indubbiamente efficace) porta con sé, soprattutto se rapportato al Sistema Italia.

Come funziona il meccanismo delle detrazioni fiscali

In estrema sintesi, il meccanismo delle detrazioni prevede che si recuperi sotto forma di riduzione dell’imposta da pagare negli anni a venire una quota parte di spesa sostenuta per effettuare interventi di riqualificazione di edifici esistenti.
Questo presuppone almeno 3 fatti:

  1. che il soggetto abbia i soldi per sostenere la spesa, o che sia meritorio di credito da parte di un soggetto finanziatore (leggasi banca);
  2. che il soggetto abbia una capienza fiscale (ovvero, imposte da pagare) sufficienti ad assorbire la detrazione generata dalla spesa sostenuta.  Questo aspetto deve essere vero per l’intera durata della detrazione, implicando quindi un reddito annuo certo, abbastanza costante e “importante”: se infatti la detrazione supera l’ammontare delle imposte da pagare, non si genera un credito ma, semplicemente, si perde parte del beneficio fiscale maturato;
  3. che il soggetto abbia una aspettativa di vita sufficiente per godere sino in fondo delle detrazioni (ovvero, sia sufficientemente giovane per fruire di un beneficio fiscale che dura dai 5 ai 10 anni).

Se si pensa al Paese Italia, composto da persone con età media sempre più elevata, da bassa liquidità (e ancor meno propensione di spesa) e da giovani con redditi bassi ed incerti, è chiaro che il meccanismo delle detrazioni rischia di arenarsi, incapace di andare oltre quelli che sono i limiti strutturali demografici ed economici.

Al fine di rendere comunque possibile ed attuabile il sistema delle detrazioni, è stato introdotto il meccanismo della cessione del credito legato alle detrazioni fiscali.

La cessione del credito legato alle detrazioni fiscali: come funziona

Il meccanismo è semplicissimo: a determinate condizioni è prevista la possibilità che i beneficiari delle detrazioni optino per la cessione del corrispondente credito in luogo della fruizione del beneficio.

Quando è possibile optare per la cessione del credito

Questo è fattibile nei seguenti casi:

  1. detrazioni d’imposta sulle spese per interventi di riqualificazione energetica (c.d. “Ecobonus”), ai sensi dell’art. 14 del D.L. 04/06/2013, n. 63, commi 2-ter e 2-sexies;
  2. detrazioni d’imposta sulle spese per interventi di messa in sicurezza sismica (c.d. “Sismabonus”) realizzati su parti comuni di edifici condominiali, ai sensi dell’art. 16 del D.L. 04/06/2013, n. 63, comma 1-quinquies.

A chi si può cedere il credito

In entrambi i casi la cessione del credito può avvenire:

  • nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi;
  • nei confronti di soggetti privati, anche lavoratori autonomi, società ed enti.

Sussiste sempre la possibilità che il credito sia successivamente cedibile, ma sempre e comunque a soggetti collegati, ovvero a soggetti che abbiano avuto un ruolo o una funzione all’interno del processo edilizio che ha consentito la riqualificazione dell’immobile esistente.

È viceversa esclusa, salvoil caso dei cosiddetti incapienti, la cessione a banche e intermediari finanziari.

La cessione de credito per interventi di riqualificazione energetica

Ai sensi dell’art. 14 del D.L. 04/06/2013, n. 63, possono beneficiare della cessione del credito sulle spese per interventi di riqualificazione energetica:

  1. i soggetti che si trovino, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, nella c.d. “no tax area” (comma 2-ter dell’art. 14 del D.L. 63/2013);
  2. tutti gli altri beneficiari diversi dai soggetti che si trovano nella “no tax area” indicati al punto precedente (comma 2-sexies dell’art. 14 del D.L. 63/2013);
  3. i soggetti cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.

In pratica la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (Circolare 18/05/2018, n. 11/E).

Ecobonus: come può avvenire la cessione del credito

La cessione può avvenire:

  • nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta;
  • nei confronti di altri soggetti privati, anche lavoratori autonomi, società ed enti (fatto salvo quanto riportato al punto successivo), con la facoltà di successiva cessione del credito;
  • solo per i soggetti “no tax” di cui al precedente punto 1), anche nei confronti di banche e intermediari finanziari (il divieto precedentemente previsto è stato rimosso, solo per questi soggetti, ad opera dell’art. 4-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50).

In tutti i casi è esclusa la possibilità di cessione in favore delle amministrazioni pubbliche.

Chi sono “gli altri soggetti privati”

Per quanto riguarda in particolare l’individuazione di tutti gli altri soggetti privati” che possono essere cessionari del credito, l’Agenzia delle entrate, con la citata Circolare 18/05/2018, n. 11/E – sulla scorta del parere fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato – ha ritenuto di interpretare in maniera estremamente restrittiva tale indicazione della norma, chiarendo che:

a) la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;

b) per “altri soggetti privati” devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate (per semplicità AdE) con la Circolare 18/05/2018, n. 11/E, con cui ha fornito indicazioni in merito alla individuazione di banche e intermediari finanziari esclusi dal novero dei cessionari per i soggetti cedenti diversi dai “no tax area”.In particolare, è stato chiarito che tale preclusione riguardi non solo gli istituti di credito e gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del D. Leg.vo 385/1993, ai quali l’ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica, ma anche tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto. Risultano quindi esclusi dal novero dei cessionari, ad esempio, anche i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione di cui alla L. 130/1999.

Viceversa, il credito risulta cedibile, ad esempio, nei confronti:

  • degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati dai soggetti classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato;
  • delle Energy service company (ESCo);
  • delle Società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme.

La cessione del credito per interventi antisismici

La cessione del credito derivante da lavori agevolabili con il Sismabonus può essere effettuata da tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni, ivi compresi i soggetti cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.

Sismabonus: come può avvenire la cessione del credito

La cessione può avvenire:

  • nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione strutturale le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta;
  • nei confronti di altri soggetti privati, anche lavoratori autonomi, società ed enti (con esclusione di banche e intermediari finanziari), con la facoltà di successiva cessione del credito (comma 1-quinqies dell’art. 16 del D.L. 63/2013).

In tutti i casi è nuovamente esclusa la possibilità di cessione in favore delle amministrazioni pubbliche e in favore di banche e intermediari finanziari.

Cessione del credito: come fare

Innanzitutto una premessa è d’obbligo: la cessione del credito è una facoltà offerta al cittadino ma anche al fornitore. Quindi si può concretizzare se e solo se entrambi sono d’accordo: il fornitore non è mai obbligato ad accettare la cessione del credito, così come il cittadino che sostiene le spese non è mai costretto a cedere la detrazione, quand’anche sia relativa a lavori fatti su parti condominiali. La detrazione e il credito conseguente sono infatti personali, e la cessione si concretizza solo se il singolo soggetto che avrebbe diritto alla detrazione accetta di cedere il credito fiscale, integralmente e senza possibilità di “marcia indietro”. Analogamente, il fornitore deve essere disponibile ad accettare la cessione da ogni singolo soggetto, acquisendo da quest’ultimo la detrazione in modo irrevocabile e nella sua totalità.

Probabilmente, questo aspetto è poco intuitivo quando si hanno dei lavori fatti in condominio: i lavori sono infatti autorizzati dall’Assemblea, ed il contratto di appalto lega il Condominio al fornitore.  Ma la detrazione che ne scaturisce può essere ceduta solo in seguito a decisione personale di ogni singolo condomino.  L’Assemblea non ha facoltà per decidere la cessione del credito dei singoli condomini, e neppure ha validità una delibera assembleare che impegni i condomini a cedere il credito al fornitore.  Analogamente, il fornitore può decidere selettivamente se accettare la detrazione dei singoli soggetti, e può decidere le condizioni alle quali la cessione può essere effettivamente realizzata.

Il condomino cedente, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, comunica all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale del cessionario e l’accettazione della cessione.  L’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo, l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto. Il mancato invio da parte dell’amministratore del condominio della predetta comunicazione all’Agenzia delle entrate rende inefficace la cessione del credito da parte del condomino.  Successivamente l’amministratore consegna al condomino cedente la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (il mancato invio della predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito).

Per quanto riguarda il cessionario, il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempre ché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.  Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione o può a sua volta cederlo in tutto o in parte, dopo che lo stesso credito è divenuto disponibile. A tal fine, deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.

L’AdE con la Risoluzione 05/12/2018, n. 84/E ha chiarito che non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito. Inoltre, l’atto di cessione non è soggetto all’obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Cessione del credito vs sconto in fattura

Altro tema spesso oggetto di confusione è quello legato al cosiddetto sconto in fattura, soprattutto perché per il cittadino ha la stessa conformazione della cessione del credito, ovvero si traduce in una minor spesa all’istante iniziale.

In realtà, la cessione del credito NON è lo sconto in fattura, e neppure deve essere sovrapposto: si tratta di 2 differenti meccanismi messi a disposizione dello Stato italiano per incentivare interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente.

La cessione del credito dovrebbe essere chiara come incentivo: anziché pagare e poi detrarre, cedo la detrazione al mio fornitore, il quale mi farà pagare meno la prestazione a fronte della facoltà di detrarre lui al posto mio.

Lo sconto in fattura è diverso, seppur si traduce nei fatti in una riduzione di spesa: il fornitore fa al Committente uno sconto pari alla detrazione che si genererebbe se i lavori fossero integralmente pagati, e recupera l’ammontare di tale sconto sotto forma di credito di imposta immediatamente esigibile a partire dal mese successivo, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo (ai sensi dell’art. 17 del D. Leg.vo 241/1997, e senza l’applicazione alle compensazioni e all’utilizzo di crediti d’imposta ordinariamente previsti). Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha altresì facoltà di cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi (rimanendo in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari).

Inizialmente pensato per una casistica molto ampia di interventi, lo sconto in fattura è oggi possibile solo per interventi di “ristrutturazione importante di primo livello” (definiti al punto 1.4.1 dell’Allegato 1 al D.M. 26/06/2015 sui requisiti minimi), per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 €.

Lo sconto in fattura non è più dunque applicabile per il Sismabonus, dato che tale facoltà era prevista dal DL 34/2019, parzialmente abrogato a partire dal 01/01/2020.